Come si accede alla garanzia del Fondo
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:
- Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
- Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
- Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
In Toscana, per scelta regionale, è ammesso soltanto l’intervento del fondo in controgaranzia. La stessa limitazione è stata adottata dalle Regioni Marche e Abruzzo ma soltanto per le operazioni finanziarie inferiori a, rispettivamente, 150 mila e 100 mila euro.
Il Fondo centrale di garanzia non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo etc. sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese.
Con l’introduzione del Piano della trasparenza, però, sono state definite una serie di misure a carico del gestore e dei soggetti finanziatori al fine di migliorare il rapporto banca-confidi-impresa e massimizzare i benefici dell’intervento del Fondo a favore delle imprese, determinando, grazie alla presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, delle condizioni favorevoli in termini di pricing e/o di maggior volume di credito concesso.
Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2017